Obbligo valvole termostatiche e contabilizzazione del calore, le linee guida.
Il CNI ha elaborato un apposito documento contenente valutazioni tecnico-economiche relative all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ai sensi dell’art. 9, comma 5 del dlgs 102/2014.
Ricordiamo, brevemente, che il dlgs 102/2014 (decreto efficienza energetica) impone l’obbligo al 1° gennaio 2017, (termine prorogato al 30 giugno 2017 dal decreto Milleproroghe 2017), per tutti i condomìni con riscaldamento centralizzato l’installazione di:
- valvole termostatiche
- contabilizzatori di calore
- ripartitori di calore
- dispositivi di termoregolazione
L’installazione riguarda tutti quei dispositivi che consentono di determinare la temperatura degli ambienti e di misurare i consumi di energia appartamento per appartamento, in modo da pagare in base a quanto effettivamente viene consumato (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune).
Se l’edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale (anche definito “a zona“) bisognerà installare un sotto-contatore all’ingresso di ciascuna unità. Al contrario, in caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti) occorrerà installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari.
I proprietari di immobili e i condomìni che non si adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro.
L’unica deroga prevista è l’impossibilità tecnica che deve essere accertata mediante una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato dalla quale risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Contabilizzazione del calore: condizioni di esonero
Le condizioni esimenti dall’obbligo sono due:
- condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b). L’installazione di tali sistemi non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. In tal caso l’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459
- condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c). L’installazione di tali sistemi non risulta essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459
L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo risulta quindi derogabile se, in successione, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle lettere b) e c).
La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e, in particolare, la sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dovrà essere effettuata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
In definitiva, di norma devono essere installati contacalorie di tipo diretto. Per il riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati “a zone” ovvero “a distribuzione orizzontale”, dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un’unica derivazione d’utenza.
Se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche.
La prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.